PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e composizione).

      1. È istituita, per la durata della XV legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla designazione dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      4. L'ufficio di presidenza, composto da un presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano come deputato o senatore, e, tra deputati e senatori di pari anzianità, il più anziano senatore.
      5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione

 

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scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
      6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 2.
(Funzioni).

      1. La Commissione, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, ha il compito di:

          a) verificare il rispetto da parte delle aziende delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, relative alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;

          b) verificare lo stato di attuazione delle norme relative alla prevenzione, alla informazione e alla formazione dei lavoratori, finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

          c) accertare lo stato di attuazione della vigente legislazione in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle norme stesse, nonché verificare le diverse soluzioni tecniche tese a garantire la prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

          d) esaminare l'effettiva applicabilità, da parte delle aziende, in particolare di quelle di piccole e medie dimensioni, delle disposizioni miranti a garantire la protezione e la salute dei lavoratori;

          e) analizzare e valutare i rischi a cui sono effettivamente esposti i lavoratori, in particolare quelli assunti con contratto di collaborazione o a progetto, part time e a tempo determinato, nonché segnalare le procedure necessarie a garantire il rispetto delle normative vigenti per determinate categorie di lavoratori più esposti a rischi e individuare i sistemi di organizzazione del lavoro e i mezzi tecnici necessari ai fini della protezione collettiva;

 

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          f) analizzare e valutare i rischi a cui sono effettivamente esposte le popolazioni residenti, o che esercitano le loro attività, nelle vicinanze di zone produttive e individuare i sistemi di organizzazione del lavoro e i mezzi tecnici necessari ai fini della tutela della salute e della sicurezza collettiva;

          g) verificare i possibili effetti sull'ambiente circostante le principali zone industriali e individuare le misure atte al miglioramento della qualità ambientale, territoriale e sociale;

          h) accertare il grado di informazione delle popolazioni residenti, o che esercitano le loro attività, nelle vicinanze di zone produttive circa gli effetti sanitari e di sicurezza collettiva, nonché verificare la possibilità di realizzare un piano di pronto intervento nell'eventualità di incidenti connessi con determinate attività industriali, con ricaduta ed effetti sui luoghi circostanti;

          i) svolgere indagini al fine di accertare le cause degli infortuni sul lavoro, nonché accertarne, in via generale, le responsabilità;

          l) accertare la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette «morti bianche», alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;

          m) valutare l'entità della presenza dei minori con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;

          n) verificare le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro;

          o) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più incisiva la tutela dei lavoratori.

      2. La Commissione presenta una relazione conclusiva sulle risultanze delle indagini di cui al comma 1.

 

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      3. Ogni volta che lo ritenga opportuno la Commissione può riferire al Parlamento.

Art. 3.
(Poteri).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami connessi all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2 con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 4.
(Audizioni a testimonianza).

      1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. Alla Commissione non può essere opposto il segreto di Stato e militare.
      3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti).

      1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono

 

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meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.
      2. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
      3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.
(Segreto).

      1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.
      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o per informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione

 

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stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.
      2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
      3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
      5. La Commissione cura la informatizzazione e la pubblicazione dei documenti da essa prodotti nel corso della sua attività.
      6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2007 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.